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Tuesday, October 12, 2010

5 giugno 1995 in Valencia

5 giugno 1995 in Valencia


Con la decisione in epigrafe, la Corte di apelo di Roma confermava la sentenza in data 29 aprile 203 del Tribunale di Roma, apelata da G.S. e P.L., condanati, con le atenuanti generiche equivalenti ala contestata agravante, ala pena di ani tre di reclusione ed Euro 250 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei dani, da liquidare in separata sede, in favore dela parte civile Z.S., in quanto responsabili del reato di cui al' art. 43952 del 204 , che l'esercizio del'azione penale da parte del p.m. per lo steso fato già ogeto di provedimento di archiviazione, in mancanza di un decreto di autorizazione del g.i.p. , dato che al'imputato, invitato nel corso dele indagini a elegere domicilio , non vene dato, come desumibile dal relativo verbale, il prescrito avertimento che, in caso di mutazione del domicilio, sarebe stato suo onere darne comunicazione al'autorità procedente e che in mancanza le notificazioni sarebero state eseguite mediante consegna al difensore a norma del' art. b , oservando che la Corte di apelo, nel'asumere che la mancanza del decreto di autorizazione ala riapertura dele indagini non invalidava l'ato di esercizio del'azione penale, aveva ignorato la giurisprudenza dele Sezioni unite, che in due pronunce sent. Nel caso di specie, altro magistrato del medesimo Uficio del P.m., sula base di una irituale solecitazione dela persona ofesa e di una mera riletura dele emergenze investigative, aveva esercitato l'azione penale in mancanza di un provedimento di autorizazione del G.i.p. Con un secondo motivo, denuncia la violazione di lege e il vizio di motivazione in punto di afermazione dela responsabilità penale, rilevando, in primo luogo, che la Corte di apelo, nel valutare atendibili le dichiarazioni dela persona ofesa, non aveva tenuto conto dei puntuali rilievi mosi dal'apelante ala sentenza di primo grado; L'ordinanza evidenzia che, nel caso di specie, il Procuratore dela Republica preso il Tribunale di Roma aveva chiesto e otenuto l'archiviazione dela notizia di reato contenuta nela denuncia dela persona ofesa per il delito di estorsione agravata nei confronti del P. e che, sucesivamente, il medesimo P.m., previa nuova iscrizione dela stesa notizia di reato - identica nei profili sogetivi e ogetivi - e rinovata valutazione degli stesi fati, aveva richiesto il rinvio a giudizio, senza prima solecitare la riapertura dele indagini e senza svolgerne di nuove. Si oserva al riguardo che la giurisprudenza di legitimità ha espreso sul punto due diversi orientamenti, l'uno per il quale la mancanza del decreto di riapertura determina soltanto l'inutilizabilità degli ati di indagine sucesivi al'emisione del provedimento di archiviazione, l'altro secondo cui, sula falsariga dela pronuncia interpretativa di rigeto dela Corte costituzionale sentenza n. 27 del 195 , il decreto di riapertura dele indagini integra una condizione di procedibilità, il cui difeto impedisce l'esercizio steso del'azione penale. e che, secondo altro orientamento, l'eficacia preclusiva ha per ogeto la notizia di reato e non il fato e impedisce la prosecuzione dela fase procedimentale ma non la definizione giuridica del'imputazione , in sostanza limitando gli efeti dela mancata riapertura dele indagini ala sola inutilizabilità degli esiti dele indagini svolte dopo l'archiviazione, con esclusione dela più radicale conseguenza del'improcedibilità del'azione. La questione di dirito rimesa ale Sezioni Unite è la seguente: Se la mancata emisione del decreto di riapertura dele indagini ex art. , comporti, con riferimento alo steso Uficio del publico ministero che aveva richiesto e otenuto il provedimento di archiviazione, la preclusione al'esercizio del'azione penale o soltanto la inutilizabilità degli ati di indagine compiuti sucesivamente ala archiviazione del procedimento . , con la conseguenza del'imposibilità per il publico ministero, dopo la pronuncia di archiviazione, di svolgere indagini e sucesivamente esercitare l'azione, o anche solo di esercitare quest'ultima senza il previo compimento di ati di indagine. 1 , 10 febraio 2010, Bufardeci , che ha avuto cura di precisare come l'efeto preclusivo non impedisca che gli ati di indagine espletati prima del'archiviazione siano utilizabili nei confronti di un diverso sogeto, anche ai fini del'esercizio del'azione penale, pur in mancanza di un provedimento ex art. 13178 , Cala, ha afermato l'abnormità del provedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito di una nuova richiesta di archiviazione per uno steso fato e nei confronti del medesimo sogeto per i quali v'era già stata pronuncia di archiviazione, invece di dichiarare l'improcedibilità dela richiesta aveva disposto la formulazione del'imputazione. 16851 , Ferlito, ha ribadito che al provedimento di archiviazione non rimoso seguono l'improcedibilità del'azione e l'inutilizabilità degli ati eventualmente compiuti, pur enunciando il principio secondo cui non v'è impedimento a che gli ati indebitamente compiuti nel procedimento penale siano valutati ad altri fini, come, nela specie, nel'ambito di un procedimento di prevenzione. 3739 , Pupo, è giunta a negare legitimità ala contestazione supletiva in dibatimento di un reato per il quale in fase di indagine nei confronti delo steso sogeto era stato emeso decreto di archiviazione, sucesivamente non rimoso, con l'afermazione secondo cui una simile contestazione non può che condure ad una sentenza di improcedibilità per carenza di una condizione specifica del'azione. 414 c.p.p ., non comporta l'inamisibilità dela richiesta di rinvio a giudizio ma soltanto l'inutilizabilità degli ati di indagine eventualmente compiuti sucesivamente al provedimento di archiviazione. 2837, Palumbo , mostra di privilegiare la tesi per la quale gli efeti dela violazione del'obligo di riapertura dele indagini sono limitati ala inutilizabilità degli ati eventualmente compiuti, con esclusione dela improcedibilità dela richiesta di rinvio a giudizio. 3057 , Gianoglio, che, in fatispecie procesuale afato particolare, ha oservato che l'eficacia preclusiva derivante dala mancanza di un decreto di riapertura dele indagini dopo il provedimento di archiviazione si diferenzia da quela ricolegabile ala sentenza di non luogo a procedere non revocata e dela sentenza irevocabile che facia cosa giudicata, ateso che il provedimento di archiviazione ha per ogeto la notizia di reato e non il fato , ed impedisce, quindi, la prosecuzione dela fase procedimentale, non il giudizio sula imputazione. 27 del 195 , che, a giudizio di queste Sezioni unite, ha delineato in termini giuridicamente coreti la natura e la funzione del provedimento di riapertura dele indagini ex art. Con questa sentenza, in una fatispecie del tuto simile ala presente, è stato afermato a chiare letere che il provedimento di archiviazione determina una preclusione procesuale e che l'autorizazione a riaprire le indagini funge da condizione di procedibilità, in mancanza dela quale il giudice deve dichiarare che l'azione penale non doveva esere iniziata . Finochiaro del 2 marzo 20 , che, pur ocupandosi specificamente dela questione dela validità di una richiesta di misura cautelare proposta senza previo decreto di autorizazione ala riapertura dele indagini risolta in senso negativo , ha sposato in tuto i principi afermati dala Corte costituzionale , dando ato, tra l'altro, di un contrasto giurisprudenziale al'epoca già formatosi in termini analoghi a quelo ora al'atenzione dele Sezioni unite e prendendo partito per la tesi v. in particolare il punto 10 di deta decisione secondo cui l'archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale al'agere del medesimo uficio del p.m., che inibisce non solo la ripresa del'atività investigativa o le iniziative cautelari ma lo steso esercizio del'azione penale, con riferimento alo steso fato ogeto del provedimento di archiviazione, rimovibile solo atraverso il decreto ex art. 8 , Romeo, tratando ex profeso dela preclusione derivante da una sentenza di non luogo a procedere, avevano mostrato di recepire in toto l'impostazione data dala Corte costituzionale agli efeti dela preclusione procesuale derivante dal provedimento di archiviazione. , e operando esclusivamente nel'ambito del medesimo uficio giudiziario, riguarderebe la notizia di reato e non il fato , impedendo così la ripresa dela fase procedimentale ma non il giudizio sula imputazione. , e il provedimento di archiviazione, riconoscendo la infondateza dela notizia di reato si riverbera inevitabilmente sul contenuto di questa. , determina non solo la inutilizabilità degli ati di indagine eventualmente compiuti dopo il provedimento di archiviazione ma anche la preclusione al'esercizio del'azione penale per quelo steso fato - reato, ogetivamente e sogetivamente considerato, da parte del medesimo uficio del publico ministero. 56 del 203 , ciò va deto anche qualora il nuovo ato di impulso procesuale pasi atraverso un vaglio preventivo del giudice, come nel caso dela richiesta di rinvio a giudizio, che da luogo al'udienza preliminare art. 405 c.p.p., coma 1 , sichè, archiviato il procedimento, il p.m. perde il potere di adotare ulteriori opzioni sul medesimo fato, a meno che non chieda e otenga il decreto di riapertura dele indagini, dal quale infati consegue una nuova iscrizione nel registro dele notizie di reato art. Si potrebe obietare che l'efeto preclusivo è colegato dal vigente codice al tipo di provedimento archiviazione e che perciò, una volta che l'archiviazione sia intervenuta, ocora l'autorizazione a riaprire le indagini tanto se il relativo provedimento sia stato adotato in aplicazione dele norme del'atuale codice quanto se sia stato adotato in aplicazione di quele del codice del 1930 . , si riferisce al provedimento di archiviazione emeso a norma degli articoli precedenti , e non, semplicemente, a un provedimento di archiviazione ; Posterino , e la disciplina del codice previgente, come deto, non contemplava alcuna necesità di un ato giudiziale che rimovese gli efeti del provedimento di archiviazione. c.p.p., equipara le sentenze istrutorie di non doversi procedere del codice del 1930 ale sentenze di non luogo a procedere del codice vigente, nonchè ai provedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per esere rimasti ignoti gli autori del reato, non stabilendo alcuna asimilazione tra i provedimenti archiviazione di vechio e nuovo rito. mentre l'analogo provedimento del codice previgente si basava sostanzialmente su una valutazione di manifesta infondateza dela notizia di reato ed era adotato in via alternativa al'inizio del'atività istrutoria, costituente di per sè esercizio del'azione penale. , così da giustificare, in quelo, la non necesità di un formale provedimento di riapertura dele indagini una volta intervenuta l'archiviazione. Con riferimento al procedimento di secondo grado, analoga ecezione era stata acolta dala Corte di apelo, che di conseguenza aveva disposto la rinovazione dela notificazione del decreto di citazione previe ricerche sula residenza acertata in OMISIS , dal che conseguì una nuova notificazione per la udienza del 12 febraio 208 fata a mani del'imputato. con la conseguenza che l'imputato che intenda ecepire la nulità dela notificazione dela citazione, non risultante dagli ati, non può limitarsi, come è da dire nela specie, a denunciare la inoservanza dela relativa norma procesuale, ma deve rapresentare di non avere avuto cognizione del'ato e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri oficiosi di acertamento da parte del giudice. e il P., tenendolo chiuso nel pub per tre - quatro ore, e minaciandolo che altrimenti non sarebe arivato intero a casa , lo avevano costreto a cedere la sua quota l'altra esendo di fato di pertinenza di U.E. e moglie di U., ha dichiarato di esere stata originariamente proprietaria del pub, che poi aveva lasciato in gestione al fratelo F.M., il quale era entrato in società con il G., cedendo quindi la sua quota al'altro fratelo Sandro; Contrariamente a quanto dedoto dal P., la Corte di apelo ha tenuto conto dei rilievi svolti nel'ato di impugnazione in punto di valutazione dele prove sula responsabilità penale, oservando che le dichiarazioni dela persona ofesa aparivano univoche e coerenti, e che la loro atendibilità era confermata da quele, in tuto conformi, rese dai frateli Zi.Si. 5 giugno 1995 5 giugno 1995 in Valencia
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